(Experta edizioni,
Forlì, 2008, pp. 279, ISBN 978-88-6021-131-6)
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di Marco Martorana
Antonino Attanasio è
avvocato, esperto di diritto tributario, co-fondatore e partner dello Studio Professionale AcT, curatore di
collane editoriali per la casa editrice Experta; Giuseppe Bellazzi è giurista di impresa,
responsabile per i contratti immobiliari e di fornitura di una grande società,
ha partecipato alla redazione di studi anche presso l’associazione di
categoria; David D’Agostini è avvocato, membro della Commissione informatica
dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine, già cultore della materia in Informatica
giuridica all’Università di
Udine; Massimo Farina è giurista e responsabile dell’ufficio legale di una
S.p.A. che opera nel settore delle telecomunicazioni, già cultore della materia
in Informatica Giuridica e in Istituzioni
di Diritto Privato presso
l’Università di Cagliari.
Il Volume, dal taglio prettamente pratico, è sostanzialmente rivolto a professionisti ed aziende che si trovano ad operare con i contratti dell’informatica.
Gli Autori,
nell’introduzione, cercano di chiarire la distinzione esistente tra
l’espressione «contratti dell’informatica»
e quella di «contratti informatici»: questi ultimi sono quelli stipulati per
mezzo delle moderne tecniche informatiche.
I contratti
dell’informatica, secondo la tesi degli Autori, non costituiscono una categoria
unitaria, infatti tra essi, possono essere ricompresi sia quelli che regolano i
servizi relativi all’utilizzo di strumenti informatici, che quelli che regolano
la creazione ed il trasferimento di diritti su programmi per elaboratore
elettronico. Entrambi questi tipi di contratto possono, ma non necessariamente
debbono, avvenire tramite contratti informatici.
L’intento del libro secondo gli Autori è:
«quello di procedere ad una ricostruzione della categoria dei contratti dell’informatica pragmatica e orientata particolarmente ai bisogni dell’impresa “cliente”, curando in particolare i contratti che riguardano la normale vita aziendale e, sempre in quest’ottica, arricchendo la trattazione degli aspetti legali con la trattazione dei profili fiscali e di bilancio necessari per un corretto approccio pratico alla vicenda». (p. XII )
La
maggior parte degli schemi negoziali utilizzati per disciplinare i contratti
dell’informatica sono di origine anglosassone, di conseguenza non sempre è
possibile un inquadramento negoziale tramite un contratto tipico regolato dal
nostro ordinamento. Il Volume tenta di risolvere questo problema per i
principali schemi negoziali analizzati, prevedendo anche, qualora non sia
possibile l’inquadramento attraverso contratti tipici, l’inquadramento
attraverso contratti «misti».
Come emerge dal Volume, tuttavia, l’inquadramento negoziale varia anche in base ai singoli casi concreti, non essendo possibile, per i singoli contratti, un univoco inquadramento negoziale: si pensi alle tipologie del contratto d’opera e dell’appalto che variano in base alle caratteristiche professionali del fornitore del servizio.
Nel
Capitolo 1, curato dall’avvocato Davide D’Agostini, viene analizzata la tutela
giuridica del software.
La
necessità di una specifica tutela del software ha portato al susseguirsi di
diverse norme sia nazionali che internazionali, le quali, unitamente alla
relativa dottrina e giurisprudenza, sono analizzate nel Capitolo.
L’Autore
tratta le novità apportate dalla Direttiva n. 91/250 CEE, recepita nel nostro
ordinamento tramite il D.Lgs 518/1992, definito nel Volume come uno spartiacque nella disciplina del software.
Questo
decreto, introducendo un secondo comma all’art. 1 della LDA, ha esteso la
tutela giuridica anche ai programmi per elaboratore a condizione che gli stessi
siano dotati del carattere creativo; sarà, cioè, possibile tutelare quei
programmi dotati di originalità,
se confrontati alle opere preesistenti.
Dopo
una elencazione dei diritti morali che, per l’Autore, si sostanziano in diritto
alla paternità, diritto di inedito, diritto all’integrità dell’opera e diritto
di ritiro dell’opera per gravi ragioni morali, lo stesso analizza i diritti
esclusivi di utilizzazione economica dell’opera creata e, successivamente, i
diritti dell’utilizzatore sanciti nell’articoli 64 ter e 64 quater LDA, il secondo dei quali disciplina il procedimento di reverse
engineering o decompilazione.
L’Autore
passa quindi ad esporre le possibili forme di difesa poste dal nostro
ordinamento a tutela dei contratti dell’informatica, sia contro gli illeciti
civili di natura contrattuale od extracontrattuale, che contro gli illeciti penali.
Nell’ultimo paragrafo viene, infine, descritta sia l’attuale procedura di deposito del software inedito presso gli uffici della Società Italiana Autori ed Editori, che la funzione svolta dal Registro Pubblico speciale per i programmi per elaboratori tenuto dalla SIAE come pubblico depositario. La registrazione, pur non essendo obbligatoria, avrà funzione di pubblicità notizia.
Il
Capitolo 2, scritto da Massimo Farina, tratta la creazione e distribuzione di
proprietà intellettuale.
Viene preliminarmente chiarita la differenza tra i diritti morali ed i diritti patrimoniali; il diritto alla paternità, che rientra senza dubbio tra i diritti morali, viene definito come inalienabile e con
«le caratteristiche del diritto assoluto; è incondizionato ed (incondizionabile), è irrinunciabile, inespropriabile e la sua esistenza in capo ad un determinato soggetto può essere provata senza limiti di tempo». (p. 52)
I
diritti patrimoniali, al contrario di quelli morali, hanno una durata
determinata, essi sono tra loro indipendenti e possono essere trasferiti anche
in modo autonomo l’uno dall’altro ed a soggetti diversi.
Per
la cessione dei diritti patrimoniali, vige normalmente la libertà di forma,
fatta salva la necessità di forma ad probationem ex
art. 2581 c.c.
Nel
Capitolo vengono quindi analizzate le principali forme di distribuzione del software con i relativi gradi di libertà concessi
all’acquirente.
L’Autore
passa, quindi, ad una disanima dei principali modelli negoziali utilizzati
nella distribuzione di software,
con particolare attenzione al momento di accettazione dell’accordo negoziale da
parte dell’utilizzatore finale, quali la shrink-wrap license, la top-box license, le licenze point and click, le licenze O.E.M. ed i negozi open source.
Nell’ultimo Paragrafo vengono poi trattate le garanzie per vizi e la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, oltre alla possibilità di limitare pattiziamente tali garanzie purché ciò non sfoci nella previsione di vere e proprie clausole vessatorie ai danni del consumatore.
Il
Capitolo 3, di Giuseppe Bellazzi, riguarda i contratti di cessione che, come
detto, non possono riguardare i diritti morali ma solo quelli patrimoniali.
Viene analizzata la disciplina applicabile alla licenza d’uso, alla luce dei due principali orientamenti dottrinari, il primo dei quali la riconduce alla compravendita, mentre il secondo alla locazione. Secondo l’Autore:
«nei casi in cui il programma venga ceduto senza la apposizione di un termine, senza la possibilità del licenziante di rientrarne in possesso, (salva l’eventuale risoluzione per inadempimento del contratto) e senza divieto di ulteriore cessione, la licenza della copia è, a tutti gli effetti, un trasferimento a titolo definitivo che realizza un accrescimento del patrimonio del tutto analogo a quello di un qualunque negozio trasaltivo di un bene materiale». (p. 116)
mentre
«la configurazione della licenza come contratto di locazione è, invece, indiscutibile in tutti i casi nei quali il diritto sul programma è concesso a tempo determinato (sia tale periodo rinnovabile o meno): in tali casi si realizza pacificamente un godimento temporaneo di un bene del tutto corrispondente a quello di un contratto di locazione». (p. 117)
Vengono
quindi esposti alcuni casi particolari di concessione in uso quali il
noleggio, l’ASP, la cessione di
particolari diritti come la facoltà di sviluppo ed il diritto di distribuzione.
L’Autore analizza, inoltre, l’istituto dell’«esaurimento del diritto» di distribuzione che consiste:
«nel venire meno delle facoltà esclusive attribuite dalla Legge al titolare di un diritto di proprietà industriale o intellettuale relativamente ai prodotti o alle opere protette da detto diritto (o a loro copie) dopo che gli stessi siano stati immessi legittimamente sul mercato nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea». (p. 129)
Non è, cioè, consentito il controllo sui successivi atti di disposizione dell’opera o delle sue copie.
Alla fine del Capitolo vengono analizzati i contratti, anche misti, che si applicano nella distribuzione dell’hardware, oltre alle responsabilità e garanzie ad essi collegate.
Nel quarto Capitolo, a cura di Massimo Farina, vengono trattati i contratti di realizzazione e sviluppo software, che possono essere considerati come degli accordi a formazione continua e progressiva:
«l’oggetto del contratto di sviluppo software può essere suddiviso in tre fasi principali: l’analisi delle esigenze del committente, la progettazione del programma e lo sviluppo di un prodotto, ad hoc, idoneo a soddisfare la controparte». (p. 150 )
Per quanto riguarda
l’inquadramento negoziale della fattispecie e la relativa disciplina
applicabile ai contratti di realizzazione, possono sorgere dubbi che potranno
essere sciolti, almeno parzialmente, tramite l’analisi delle caratteristiche
professionali dello sviluppatore.
Nel
caso, ad esempio, di un lavoratore autonomo, secondo l’Autore, potrà essere
applicabile la disciplina relativa al contratto d’opera, mentre nel caso di una
software house che esercita in
qualità di imprenditore sarà applicabile il contratto di appalto.
In
alcuni casi, tuttavia, non sarà possibile un inquadramento negoziale sulla base
di contratti tipici; avremo, quindi, dei contratti misti, il cui tipico esempio
è quello del contratto misto di
appalto e di somministrazione.
Secondo l’Autore nel contratto di sviluppo software:
«La continua collaborazione tra le parti consente di affermare che l’oggetto del contratto di sviluppo software è a formazione continua e progressiva, Nel far ciò i soggetti coinvolti devono usare un grado di buona fede, in senso oggettivo, maggiore rispetto alla diligenza media sufficiente per l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali». (p. 159)
Lo
sviluppatore non può essere considerato unico responsabile nel caso in cui sia
venuta meno la necessaria compartecipazione del committente alle tre fasi di
cui sopra.
Nel contratto di
sviluppo software possono
essere inserite apposite clausole che consentano al committente di pretendere
la verifica di collaudo, ovvero il controllo della reale conformità tra le
esigenze manifestate dal committente,
lo sviluppo, e la progettazione del programma; da notare che la
competenza richiesta al committente in fase di verifica e di controllo, è
quella di un soggetto di media capacità e non quella di un tecnico
specializzato.
La
garanzia per difformità e vizi avrà termini di decadenza e prescrizione
differenti in base all’inquadramento negoziale applicabile al caso concreto.
Nel
Capitolo vengono quindi studiati i c.d. contratti «misti», rappresentati da
quei contratti formalmente distinti ma teleologicamente correlati, quali quelli
di fornitura di hardware e software.
Nell’ultimo
Paragrafo viene affrontato il problema della titolarità del prodotto
realizzato, anche nel caso di opere collettive o di opere realizzate
nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Relativamente a questa problematica, particolare risalto viene dato ai software realizzati per conto della Pubblica Amministrazione, la quale conserva la titolarità dei programmi applicativi realizzati da terzi, in deroga alla libertà di distribuzione dei diritti di utilizzazione economica.
Il
Capitolo 5, di Giuseppe Bellazzi, approfondisce il tema dei servizi
informatici.
Vengono
esaminate, in particolare, alcune clausole a tutela della riservatezza delle
informazioni inserite in appositi accordi di riservatezza, che si rifanno
sostanzialmente a quanto previsto nelle clausole standard di origine
anglosassone quali, ad esempio, i «non disclosure agreement».
Scopo
di questi accordi è quello di regolamentare gli scambi di informazioni che
avvengono nelle fasi preliminari delle trattative.
Nella
fase contrattuale sono, invece, maggiormente applicate normative quali quelle
relative alla tutela dei dati personali, che i soggetti interessati si
impegnano a rispettare reciprocamente.
Oltre
al servizio di manutenzione ed a quelli di consulenza ed assistenza, vengono
analizzati alcuni nuovi servizi che si stanno sempre più affermando anche nel
nostro paese, quali quello di Housing, quello di Application Service Providing, quello di Hosting e quello sempre più importante, anche perché legato
alla normativa per la tutela dei dati personali, di Back-up/disaster
recovery.
Viene infine analizzato l’outsourcing di servizi informatici in tutti i suoi aspetti, dal suo inquadramento quale contratto di fornitura di servizi, alle fasi di avviamento del servizio, alla corretta gestione del contratto, sino alla previsione di adeguati livelli di servizio anche al fine di tutelare ed integrare la disciplina delle garanzie. I livelli di servizio applicabili costituiranno infatti secondo l’Autore:
«un importantissimo strumento per la determinazione della qualità della prestazione promessa anche al fine di integrare la disciplina delle garanzie (cfr. artt. 1667 e 1668 c.c.) ancorata a concetti generici, quali l’ “esecuzione a regola d’arte”, difficili da calare in un contratto avente spesso ad oggetto prestazioni assai specialistiche». (p. 204)
La previsione di adeguate SLA e di idonee metodologie di controllo e verifica circa il raggiungimento dei livelli richiesti sarà, quindi, indispensabile al fine di poter correttamente valutare il raggiungimento degli obiettivi che il committente si era prefissato e che aveva richiesto contrattualmente.
Il
sesto ed ultimo Capitolo, curato dall’avvocato Antonino Attanasio, fornisce
alcuni interessanti profili tributari alla luce della normativa civilistica in
materia di bilancio.
L’Autore,
sulla scorta della normativa in vigore, opera una differenziazione tra software di base,
software applicativo
acquistato, e software
applicativo prodotto internamente all’azienda che lo utilizza, analizzando per
ognuna di tali situazioni il periodo di ammortamento previsto, il corretto
metodo di contabilizzazione ed
altri aspetti contabili e tributari.
Vengono infine fatti alcuni cenni alla normativa applicabile in materia di imponibilità della vendita del software sia nel caso di società italiane, sia nel caso di società non residenti nello Stato italiano che abbiano esse, o meno, una stabile organizzazione nel nostro Paese.
Il
taglio pratico del Volume è confermato sia dalla puntuale giurisprudenza, a
cura di Giuseppe Bellazzi, che viene riportata a seguito di ogni Capitolo e che
per maggiore praticità del lettore è stata suddivisa per argomenti, che dal
formulario, sempre ad opera dello stesso Autore, che si trova in appendice al
Volume e nel quale sono riportati i modelli dei principali contratti trattati
nel testo tra cui licenza d’uso software, contratto di sviluppo software, contratto di realizzazione pagine Web.
Per quanto riguarda la normativa riportata nel corso della trattazione, la stessa non si limita a quella attualmente in vigore, ma viene quasi sempre riportato sia l’excursus legislativo che ha portato alla normativa attuale, che la giurisprudenza correlata e gli orientamenti dottrinari [ Marco Martorana ].
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